Art. 29.
(Norme transitorie e finali).

      1. Alle Autorità di cui alla presente legge sono trasferite, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, entro tre

 

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anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle loro attribuzioni. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nei settori spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
      2. Restano ferme le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano le norme necessarie per l'attuazione, in sede regionale, della presente legge.